Art. 2.
(Disposizioni attuative).

      1. Il Ministro della giustizia, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede, con uno o più decreti, all'individuazione e all'accreditamento, su basi territoriali, delle strutture destinate alle finalità di cui all'articolo 46-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, ovvero all'accreditamento di comunità di lavoro e recupero sociale.
      2. Le comunità di lavoro e recupero sociale accreditate ai sensi del comma 1 devono tendere per quanto possibile all'autosufficienza economica e possono impiegare soggetti che hanno estinto la pena nel proprio ambito. Con i medesimi decreti di cui al citato comma 1 si provvede alla concessione di contributi per la realizzazione di sedi e di strutture finalizzati al conseguimento delle finalità della presente legge, nonché alla definizione delle procedure per la concessione di immobili e di strutture appartenenti allo Stato ed agli enti territoriali.